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Art. 1130. art. 1130bis Attribuzioni dell’amministratore
I. L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle
vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per
l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e
curare l’osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi
nell’interesse comune,in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio
dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le
generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di
diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della
residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare,
nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni
dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata
all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore,
in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede
con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro
di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o risposta,
l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il
costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro
di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel
registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali
mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi
dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso
registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato.
Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine
cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore
del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento
giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico,
entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in
entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità
informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione
riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato
tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo
stato dei paga-
menti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare
l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
Art. 1130-bis. Rendiconto condominiale
I. Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed
ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai
fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in
modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di
contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica
esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e
delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento
o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che
verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la
maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è
ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I
condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità
immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa
in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti
giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della
relativa registrazione.
II. L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio
di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno
dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di
controllo.
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