Art. 1117. Parti comuni dell’edificio
I
)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità
immobiliari
dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non
risulta il contrario
dal titolo:
1) le parti
dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge
l’edificio,
le
fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i
lastrici solari, le
scale, i
portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le
facciate;
2) le aree
destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la
porti-
neria,
incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti
destinati,
per le
caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le
opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso
comune,
come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi
centra-
lizzati di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il
ri-
scaldamento
ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per
l’accesso a
qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via
cavo, e i
relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà
in-
dividuale
dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di
utenza,
salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti
pubbliche.
Art. 1117-bis. Ambito di applicabilità
I.)
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in
tutti i casi
in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità
immobiliari o
di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.
Art. 1117-ter. Modificazione delle destinazioni d’uso
I.)
Per soddisfare esigenze d’interesse condominiale l’assemblea con un numero
di
voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i
quattro quinti del
valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti
comuni.
II.)
La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta
giorni
consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine
destinati e deve ef-
fettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in
modo da per-
venire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
III.)
La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti
comuni
oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso.
IV.
) La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati
effettuati
gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
V.
) Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare
pre-
giudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il
decoro architet-
tonico.
Art. 1117-quater. Tutela delle destinazioni d’uso
I. In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale
sulle desti-
nazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche
singolarmente,
possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione
dell’assemblea per
far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea
delibera in
merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal
secondo comma
dell’articolo 1136.
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