Codice civile

 

 

 

Art. 1117. Parti comuni dell’edificio

 

I ) Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari

dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario

dal titolo:

1) le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio,

le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le

scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la porti-

neria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati,

per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune,

come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centra-

lizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il ri-

scaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per

l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via

cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà in-

dividuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di

utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Art. 1117-bis. Ambito di applicabilità

I.) Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi

in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o

di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.

 

Art. 1117-ter. Modificazione delle destinazioni d’uso

I.) Per soddisfare esigenze d’interesse condominiale l’assemblea con un numero di

voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del

valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.

II.) La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni

consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve ef-

fettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da per-

venire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

III.) La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni

oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso.

IV. ) La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati

gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

V. ) Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pre-

giudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architet-

tonico.

 

Art. 1117-quater. Tutela delle destinazioni d’uso

I. In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle desti-

nazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente,

possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per

far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in

merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma

dell’articolo 1136.

 

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