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Art.
1129. Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore
I.) Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la
nominadi un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di
uno o più condominio dell’amministratore dimissionario.
II. Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo
dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e
professionali, il codice fiscale, o,se si tratta di società, anche la sede
legale e la denominazione, il locale
ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130,
nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta
all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo
rimborso della spesa, copia da lui firmata.
III.) L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla
presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per
la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
IV. )L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza
se nel
periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale
adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve
essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui
l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la
responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui
svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione
dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal
periodo precedente per lo specifico condominio.
V. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile
anche
ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei
recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.
VI. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di
maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione
delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge
funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
VII. L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo
erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o
bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite
dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a
proprie spese, della rendicontazione periodica.
VIII. Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna
di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai
singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare
pregiudizi agli interessi comuni senza dirittoad ulteriori compensi.
IX. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea,
l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme
dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel
quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63,
primo comma, delle disposizione per l’attuazione del presente codice.
X. L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato
per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni
delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
XI. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo
dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le
modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta
dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso
previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della
gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse
gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal
numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche
singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far
cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di
mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi
all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il
ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del
condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore
revocato.
XII. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto
condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e
per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla
legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi,
nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di
confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale
dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione
delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del
condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle
somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione
e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e
9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo
comma del
presente articolo.
XIII. In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non
può nominare nuovamente l’amministratore revocato.
XIV. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina
stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
XV. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.
XVI. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi
di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici
a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle
regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti
pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità
sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica.
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