Art. 1120. Innovazioni
I.
con
la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più
comodo oal maggior rendimento delle cose comuni.
II. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo
1136,
possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di
settore, hanno adoggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità
degli edifici e
degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere
architettoniche, per il con-
tenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi
destinati
a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione
di energia
mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o
comunque
rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo
oneroso un
diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea
superficie
comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l’accesso
a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via
cavo, e i re-
lativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad
esclusione degli
impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione
della
cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro
diritto.
III. L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni
dalla ri-
chiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle
deliberazioni di cui
al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto
specifico
e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l’amministratore
deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie
integra-
zioni.
IV. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla
stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che ne
rendano talune
parti inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
condomini,
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