Codice civile

 

Art. 1120. Innovazioni

 

 

I. con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136,

possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo oal maggior rendimento delle cose comuni.

II. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136,

possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno adoggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e

degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il con-

tenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati

a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia

mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque

rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un

diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie

comune;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso

a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i re-

lativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli

impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della

cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

III. L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla ri-

chiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui

al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico

e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore

deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integra-

zioni.

IV. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla

sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che ne rendano talune

parti inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

condomini,



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